La Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra Legittimazione ad agire e titolarità del diritto in una controversia riguardante il pagamento di prestazioni sanitarie. Un professionista aveva richiesto un decreto ingiuntivo contro un'azienda sanitaria per visite di sorveglianza effettuate in base a una convenzione. Tuttavia, la convenzione era stata stipulata tra l'azienda sanitaria e un ente universitario, non con il singolo professionista. La Corte ha stabilito che, mentre la legittimazione si basa sulla semplice affermazione di essere titolari del diritto, la titolarità effettiva riguarda il merito della causa e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Poiché il rapporto contrattuale intercorreva tra l'azienda e l'università, il ricorso del professionista è stato rigettato.
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