Un'agenzia regionale ha citato in giudizio un Comune per ottenere l'indennità di occupazione di un terreno. Il Comune ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione, confermando la decisione di merito, ha stabilito che la valutazione sull'idoneità di un atto a determinare l'interruzione della prescrizione costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o errori di diritto. Nel caso di specie, le comunicazioni dell'agenzia non contenevano una chiara richiesta di pagamento, risultando inidonee a interrompere il termine.
Continua »