Una società fornitrice ottiene un decreto ingiuntivo contro una ditta individuale per il mancato pagamento di una fornitura di abbigliamento. La ditta acquirente si oppone, negando di aver mai ricevuto la merce e sottolineando l'assenza di un Documento di Trasporto (DDT). La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, rigetta il ricorso. Viene stabilito che l'onere della prova della consegna può essere assolto anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, come testimonianze e prassi commerciali consolidate tra le parti, superando così la mancanza del DDT.
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