Un'appellante, condannata in primo e secondo grado al risarcimento danni, presenta ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, deposita un atto di rinuncia al ricorso a seguito di un accordo transattivo tra le parti. La Corte Suprema dichiara l'estinzione del giudizio e, in virtù dell'accordo, dispone la compensazione integrale delle spese legali, derogando al principio generale che le addebita alla parte rinunciante.
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