Un imprenditore agricolo ha citato in giudizio un ente provinciale per i danni subiti alle sue colture a seguito di un allagamento, attribuendo la colpa alla cattiva manutenzione di una strada adiacente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del danneggiato, confermando la decisione della Corte d'Appello. La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di danno da cosa in custodia (art. 2051 c.c.): spetta al danneggiato fornire la prova rigorosa del nesso di causalità tra la cosa in custodia (la strada) e il danno subito. In assenza di tale prova, la responsabilità del custode viene esclusa, soprattutto quando emerge un evento eccezionale, come piogge di portata straordinaria, quale causa principale del danno.
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