La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 33863/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'impresa commerciale che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di un allagamento. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l'attore ha l'onere della prova del danno non solo nella sua esistenza (an debeatur) ma anche nel suo preciso ammontare (quantum debeatur). Nonostante l'evento dannoso fosse stato riconosciuto, la mancata dimostrazione rigorosa dell'entità dei danni ha portato al rigetto della domanda, sottolineando che la liquidazione equitativa non può sopperire a una carenza probatoria della parte interessata.
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