Una società ha agito contro un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme addebitate illegittimamente su un conto corrente. La contestazione riguardava l'anatocismo bancario, gli interessi ultra-legali e le commissioni di massimo scoperto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda per mancata produzione dei contratti. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che per il periodo anteriore al 2000, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è automatica, poiché basata su usi negoziali illegittimi, esonerando il correntista dall'onere di produrre il contratto per tale specifico profilo.
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