La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore contro un istituto di credito. La Corte ha stabilito che la valutazione della Corte d'Appello, secondo cui diversi rapporti bancari erano confluiti in un unico conto corrente, costituisce un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l'applicazione del principio del giudicato esterno a tale rapporto unificato è stata ritenuta corretta, precludendo un nuovo esame del merito. È stata inoltre dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio dell'erede del ricorrente, deceduto in corso di causa, per vizi procedurali.
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