La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due garanti che si opponevano a un decreto ingiuntivo. La Corte ha stabilito che, per la nullità della fideiussione omnibus per violazione antitrust, spetta al garante provare non solo la conformità delle clausole allo schema ABI nullo, ma anche che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse. Inoltre, ha qualificato la garanzia come contratto autonomo, e non come fideiussione, a causa della presenza di clausole di pagamento "a prima richiesta", rendendo irrilevanti le censure sul rapporto sottostante.
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