La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25492/2025, ha stabilito che la controversia sulla revoca di una garanzia pubblica, se motivata da un presunto inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo. La decisione chiarisce che, una volta concesso il beneficio, le contestazioni relative alla sua attuazione riguardano diritti soggettivi e non più interessi legittimi, confermando la competenza del tribunale civile a decidere sulla legittimità della revoca e sul conseguente diritto al pagamento.
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