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Danno erariale: finti piccoli impianti per un grande gruppo

Una società capogruppo e le sue controllate hanno frazionato fittiziamente alcuni parchi solari in piccoli impianti per ottenere indebitamente incentivi pubblici dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La Procura contabile ha contestato un pesante danno erariale, disponendo il sequestro dei beni. Le società hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte dei Conti non avesse giurisdizione poiché i fondi erano stati comunque impiegati per produrre energia pulita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la giurisdizione spetta al giudice contabile. Per configurare il danno erariale non serve lo sviamento dei fondi, ma basta la loro percezione illegittima tramite requisiti falsificati.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3100 Anno 2022
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Pubblicato il 10 luglio 2026 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

Il caso del fotovoltaico frazionato e il danno erariale

La transizione energetica rappresenta un obiettivo fondamentale per lo Stato, ma l’accesso ai finanziamenti pubblici deve avvenire nel pieno rispetto delle regole. Quando un soggetto privato ottiene incentivi statali in modo illecito, si configura un potenziale danno erariale che attira l’attenzione della magistratura contabile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato una complessa vicenda legata al frazionamento fittizio di impianti fotovoltaici. Alcune società hanno cercato di sfuggire al giudizio della Corte dei Conti, sostenendo che i fondi fossero stati comunque utilizzati per produrre energia pulita. La Suprema Corte ha chiarito i confini della giurisdizione pubblica in questa materia.

Il trucco del frazionamento per aggirare i limiti di legge

Una società capogruppo aveva acquistato diversi parchi fotovoltaici di grandi dimensioni in Basilicata. La legge prevede regole e controlli molto più stringenti per gli impianti di grande portata. Per aggirare questi ostacoli e accedere a tariffe incentivate più favorevoli, la società ha frazionato fittiziamente i terreni e i relativi impianti. Questa operazione ha portato alla creazione di oltre duecento piccoli impianti nominalmente autonomi. La capogruppo ha poi concesso in locazione queste strutture a quaranta società controllate, create appositamente. Attraverso dichiarazioni non veritiere presentate al Gestore dei Servizi Energetici, le società satellite hanno ottenuto tariffe agevolate e prezzi minimi garantiti. Il sistema ha permesso di incassare indebitamente decine di milioni di euro di fondi pubblici tra il 2009 e il 2017. La Guardia di Finanza ha scoperto il meccanismo e la Procura contabile ha avviato un’azione di responsabilità, chiedendo il sequestro conservativo dei beni delle società e degli amministratori.

La difesa delle società: lo scopo pubblico è stato raggiunto

Le società coinvolte hanno proposto un regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione. I difensori hanno sostenuto che il giudice contabile non avesse il potere di giudicare questa controversia. Secondo la loro tesi, le risorse pubbliche erogate dal Gestore dei Servizi Energetici erano state effettivamente impiegate per costruire impianti fotovoltaici funzionanti. Gli impianti producevano regolarmente energia verde, realizzando così lo scopo ambientale voluto dallo Stato. Le società affermavano che la semplice percezione indebita di un contributo, senza una deviazione dei fondi verso scopi privati diversi da quelli previsti, non potesse generare una responsabilità contabile. Di conseguenza, l’eventuale recupero delle somme avrebbe dovuto essere gestito direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici in via amministrativa o davanti al giudice ordinario.

Le motivazioni della Cassazione sul danno erariale

I giudici della Cassazione hanno respinto la tesi difensiva delle società, confermando la giurisdizione della Corte dei Conti. La sentenza spiega che il danno erariale non si verifica soltanto quando il beneficiario spende il denaro pubblico per finalità diverse da quelle pattuite. Il danno si realizza pienamente anche quando il privato ottiene il finanziamento creando presupposti falsi o artificiali. Nel caso specifico, le società non possedevano i requisiti dimensionali richiesti dalla legge per accedere alle tariffe agevolate dedicate ai piccoli produttori. L’artificio del frazionamento ha violato il divieto di concentrazione degli impianti in capo a un unico soggetto. La percezione di risorse pubbliche da parte di un soggetto privo dei requisiti legali costituisce di per sé un danno per lo Stato. Questo comportamento crea un rapporto di servizio tra il privato e la Pubblica Amministrazione, rendendo il primo soggetto alla giurisdizione contabile.

Le conclusioni sul riparto di giurisdizione

La decisione delle Sezioni Unite stabilisce un principio fondamentale per la tutela delle risorse pubbliche destinate alle energie rinnovabili. Il Gestore dei Servizi Energetici, pur avendo una forma societaria di diritto privato, gestisce denaro pubblico proveniente dalle bollette dei cittadini. Chiunque riceva questi incentivi assume una precisa responsabilità verso la collettività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società e ha dichiarato la piena giurisdizione del giudice contabile. Il processo per il risarcimento del danno erariale proseguirà quindi davanti alla Corte dei Conti. Questa pronuncia rafforza i poteri di controllo dello Stato contro le manovre elusive dei grandi gruppi industriali che cercano di accaparrarsi fondi riservati alle piccole imprese.

Quando si configura il danno erariale nell’erogazione di incentivi pubblici?
Il danno erariale si configura non solo quando i fondi pubblici vengono spesi per scopi diversi da quelli previsti, ma anche quando vengono percepiti in modo illegittimo tramite la falsificazione dei requisiti richiesti dalla legge.

Chi giudica l’indebita percezione di incentivi per il fotovoltaico erogati dal GSE?
La giurisdizione spetta alla Corte dei Conti, poiché il Gestore dei Servizi Energetici eroga risorse di natura pubblica e il beneficiario privato instaura un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Cosa comporta il frazionamento fittizio di un grande impianto fotovoltaico?
Comporta la perdita del diritto agli incentivi riservati ai piccoli produttori e l’obbligo di risarcire il danno erariale causato dall’illegittima percezione delle tariffe agevolate.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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