Costituzione in mora: le distinte contabili non bastano
La gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione richiede una precisione formale rigorosa, specialmente per quanto riguarda la Costituzione in mora. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra adempimenti contabili e atti interruttivi del ritardo, con particolare riferimento al settore farmaceutico.
Il caso e la natura del debito sanitario
La vicenda nasce dal ricorso di una società mandataria di diverse farmacie contro un’Azienda Sanitaria Locale per il mancato riconoscimento di interessi moratori e maggior danno su prestazioni farmaceutiche già saldate. Il punto centrale della discussione riguardava l’efficacia delle distinte riepilogative inviate periodicamente dalle farmacie all’ente pubblico.
Secondo i giudici, il rapporto tra farmacie e Servizio Sanitario Nazionale non è riconducibile a una transazione commerciale ordinaria (regolata dal D.Lgs. 231/2002), ma ha una fonte legale e amministrativa. Questo implica che il debito dell’ente pubblico sia ‘chiedibile’ presso la tesoreria dell’ente stesso e non ‘portabile’ al domicilio del creditore.
La distinzione tra contabilità e diffida
Un errore comune è ritenere che l’invio della documentazione necessaria alla liquidazione del credito equivalga a una messa in mora. La Suprema Corte ha invece ribadito che le distinte riepilogative delle ricette hanno una funzione meramente informativa e di controllo. Esse servono all’ente per verificare la correttezza delle prestazioni e predisporre il mandato di pagamento, ma non contengono l’intimazione formale ad adempiere richiesta dall’articolo 1219 del Codice Civile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla deroga alle norme comuni prevista dalla contabilità pubblica. Poiché l’obbligazione deve essere adempiuta presso l’ufficio di tesoreria delegato, non si applica la mora automatica alla scadenza del termine. È indispensabile che il creditore formuli una richiesta scritta specifica dopo che il credito è divenuto esigibile. Nel caso analizzato, la comunicazione inviata dalle farmacie era precedente alla scadenza del termine di 25 giorni previsto dagli accordi nazionali, rendendola inidonea a produrre effetti moratori. Inoltre, la notifica del decreto ingiuntivo, unico atto valido di messa in mora, era avvenuta quando il capitale era già stato integralmente versato.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità confermano il rigetto del ricorso. Senza una valida Costituzione in mora effettuata nei tempi e nei modi corretti, il creditore non può pretendere il pagamento degli interessi, nemmeno a titolo di maggior danno. Questa decisione sottolinea l’importanza per i professionisti e le imprese di non limitarsi agli invii burocratici standard, ma di procedere con diffide formali non appena il credito diventa esigibile per tutelare il valore economico delle proprie prestazioni.
L’invio delle distinte contabili da parte della farmacia fa decorrere gli interessi?
No, l’invio ha finalità puramente contabili e di controllo e non costituisce un atto formale di messa in mora idoneo a far decorrere gli interessi.
Quando si considera in ritardo una ASL nel pagamento verso le farmacie?
Il ritardo si configura solo dopo una richiesta scritta di pagamento inviata dal creditore successivamente alla scadenza del termine previsto dagli accordi nazionali di categoria.
Si applica la normativa sui ritardi nei pagamenti commerciali alle farmacie?
No, il rapporto tra farmacie e Servizio Sanitario Nazionale ha fonte legale e amministrativa, escludendo l’applicazione automatica del saggio di interessi per le transazioni commerciali.