Contributo di solidarietà illegittimo: la Cassazione fissa la prescrizione a 10 anni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilevanza per molti professionisti pensionati: la legittimità del contributo di solidarietà imposto dalle casse di previdenza privatizzate. La decisione non solo chiarisce i limiti del potere impositivo di questi enti, ma stabilisce anche un importante principio sul termine di prescrizione per la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Il Caso: La controversia sul contributo di solidarietà
Un professionista, titolare di una pensione maturata nel 2004, si è visto applicare delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla propria cassa di previdenza. Ritenendo tali prelievi illegittimi, ha agito in giudizio per ottenere non solo la cessazione delle trattenute ma anche la restituzione di quanto versato in due periodi distinti: dal luglio 2010 al giugno 2011 e dal luglio 2015 al dicembre 2020.
La Corte d’Appello, pur riconoscendo l’illegittimità del contributo, aveva applicato due diversi termini di prescrizione: decennale per il primo periodo e quinquennale per il secondo. Insoddisfatte, sia la cassa di previdenza che il pensionato hanno presentato ricorso in Cassazione: la prima per sostenere la legittimità del prelievo, il secondo per veder riconosciuta la prescrizione decennale per l’intero credito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha risolto la controversia con due affermazioni nette e di grande impatto:
- Illegittimità del contributo: Gli enti previdenziali privatizzati non possono, attraverso propri atti deliberativi, imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati. Un simile prelievo rientra nel novero delle prestazioni patrimoniali che, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, possono essere imposte solo dalla legge.
- Prescrizione decennale: L’azione volta a ottenere la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, non a quello breve di cinque anni.
Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso della cassa previdenziale e ha accolto quello del professionista, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa per una nuova decisione basata sui principi enunciati.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. In primo luogo, ha ribadito che l’autonomia gestionale riconosciuta alle casse privatizzate non può spingersi fino a invadere una sfera di competenza riservata al legislatore. L’imposizione di un prelievo su una pensione già liquidata non incide sui criteri di calcolo del trattamento, ma introduce una prestazione patrimoniale ex novo, in violazione della riserva di legge costituzionale.
Per quanto riguarda la prescrizione, i giudici hanno chiarito che la richiesta del pensionato non si limita al pagamento di singoli ratei non corrisposti (per i quali si applicherebbe la prescrizione quinquennale), ma mira a contestare la legittimità stessa della trattenuta e a ottenere la rideterminazione (o ‘riliquidazione’) dell’importo corretto della pensione. Poiché l’ammontare del trattamento è in contestazione, il credito non può considerarsi ‘liquido ed esigibile’. In questi casi, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 del codice civile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un punto fermo a tutela dei diritti dei pensionati iscritti alle casse professionali privatizzate. Le conclusioni pratiche sono significative: i pensionati che hanno subito trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla base di delibere interne degli enti previdenziali, e non di una legge statale, possono agire in giudizio per chiederne la restituzione. Il termine per farlo è di dieci anni, un arco temporale che consente di recuperare somme anche risalenti nel tempo. La decisione rafforza il principio secondo cui l’equilibrio di bilancio delle casse non può essere perseguito imponendo sacrifici ai propri iscritti al di fuori delle previsioni di legge.
Le casse di previdenza private possono imporre un contributo di solidarietà sulle pensioni?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali prelievi sono assimilabili a prestazioni patrimoniali e, pertanto, possono essere istituiti solo dalla legge dello Stato, non da atti interni degli enti previdenziali.
Qual è il termine di prescrizione per richiedere la restituzione del contributo di solidarietà non dovuto?
Il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (10 anni) e non quello quinquennale.
Perché si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale?
Perché la richiesta non riguarda semplici ratei di pensione già liquidati, ma la riliquidazione dell’intero trattamento pensionistico, contestando l’illegittimità della trattenuta. Fino a quando l’importo corretto non è definito, il diritto non è ‘liquido ed esigibile’ e si applica la prescrizione ordinaria decennale.