Clausola compromissoria: quando non vincola il fallimento
La validità della clausola compromissoria rappresenta un tema centrale nel diritto societario, specialmente quando una società entra in fase di liquidazione giudiziale. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso emblematico riguardante l’opponibilità di tale clausola al curatore fallimentare che agisce per il risarcimento dei danni contro gli ex amministratori.
Il conflitto sulla clausola compromissoria
Il caso nasce dall’opposizione di un ex amministratore di una società fallita, il quale sosteneva che la controversia dovesse essere risolta da un collegio arbitrale, come previsto dallo statuto sociale, e non dal Tribunale ordinario. Secondo la difesa, la clausola compromissoria avrebbe dovuto vincolare anche il curatore, in quanto successore nei rapporti della società.
Il Tribunale di merito aveva però rigettato l’eccezione di incompetenza, spingendo la parte privata a ricorrere in Cassazione tramite regolamento di competenza. La questione giuridica fondamentale riguarda la natura dell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 della Legge Fallimentare.
L’azione di responsabilità del curatore
L’azione di responsabilità promossa dal curatore non è una semplice prosecuzione dell’azione sociale. Essa fonde in un unico strumento processuale sia l’azione spettante alla società (art. 2393 c.c.) sia quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.). Questa natura ibrida è il motivo per cui la clausola compromissoria subisce una limitazione di efficacia.
I creditori sociali, infatti, sono soggetti terzi rispetto allo statuto della società e ai patti in esso contenuti. Non avendo sottoscritto alcun accordo arbitrale, non possono essere privati del diritto di adire il giudice ordinario. Poiché l’azione del curatore è unitaria e inscindibile, il vincolo dell’arbitrato decade per l’intera procedura.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato, spiegando che la clausola compromissoria statutaria non può operare nell’ambito dell’azione ex art. 146 l.f. La ragione risiede nel contenuto unitario e inscindibile di tale azione, finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia di tutti i portatori di interesse. Poiché l’azione dei creditori sociali confluisce in quella del curatore con connotati di autonomia, e dato che i creditori sono estranei al contratto sociale, il patto arbitrale non può essere loro opposto. In assenza di una specifica volontà del curatore di limitare la propria azione alla sola componente sociale (ipotesi raramente riscontrabile), si presume l’esercizio congiunto di entrambe le tutele, rendendo necessaria la giurisdizione del Tribunale ordinario.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce la prevalenza della tutela dei creditori e della funzione pubblica del fallimento rispetto alle pattuizioni private contenute negli statuti societari. Per gli amministratori, ciò significa che la protezione offerta da una clausola compromissoria svanisce nel momento in cui l’insolvenza della società porta all’intervento del curatore. La competenza del Tribunale delle Imprese resta dunque il foro naturale per accertare le responsabilità gestorie in contesti concorsuali, garantendo uniformità e trasparenza nel processo di recupero degli attivi patrimoniali.
La clausola compromissoria statutaria vincola sempre il curatore?
No, non è opponibile al curatore che agisce per la responsabilità degli amministratori, poiché egli tutela anche i creditori sociali che sono terzi rispetto alla clausola.
Perché l’azione del curatore è considerata unitaria?
Perché fonde l’azione sociale e quella dei creditori in un unico strumento volto alla reintegrazione del patrimonio aziendale a beneficio di tutti.
Cosa succede se il curatore non specifica il titolo dell’azione?
Si presume che stia esercitando congiuntamente sia l’azione sociale che quella dei creditori, rendendo inefficace il ricorso all’arbitrato.