Chiamata in causa del terzo: l’estensione automatica della domanda
Le controversie per infiltrazioni d’acqua in condominio sono all’ordine del giorno, ma spesso nascondono insidie procedurali complesse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale relativo alla chiamata in causa del terzo: quando il convenuto indica un altro soggetto come unico e vero responsabile, la domanda risarcitoria dell’attore si estende automaticamente a quest’ultimo. Approfondiamo una vicenda che, partendo da una semplice macchia sul soffitto, è approdata fino al massimo grado di giudizio, delineando principi importanti sulla responsabilità e sulla dinamica processuale.
I Fatti di Causa: Dalle Infiltrazioni alla Chiamata in Giudizio
La vicenda ha origine dalle lamentele di due soci di una cooperativa edilizia, assegnatari di altrettanti alloggi, che subivano danni da infiltrazioni d’acqua. Le perdite provenivano dal terrazzo a livello dell’appartamento sovrastante, assegnato a un altro socio.
I due danneggiati citavano in giudizio il proprietario del terrazzo per ottenere l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni e il risarcimento dei danni. Quest’ultimo, ritenendo di non essere il responsabile, si difendeva chiamando in causa la cooperativa costruttrice, indicandola come l’unica responsabile a causa di vizi costruttivi dell’edificio.
I Gradi di Giudizio
Il Tribunale di primo grado dava ragione agli attori, condannando il proprietario del terrazzo a eseguire i lavori e a risarcire i danni. La Corte d’Appello, però, ribaltava completamente la decisione. I giudici di secondo grado accertavano che i problemi erano dovuti a difetti strutturali e, poiché la proprietà dell’intero complesso era ancora in capo alla cooperativa (non essendo ancora stati stipulati gli atti di trasferimento individuali), la responsabilità doveva ricadere su di essa. Di conseguenza, la Corte d’Appello rigettava la domanda contro il proprietario del terrazzo e condannava la cooperativa a risarcire i danni e a sostenere i costi dei lavori.
La Chiamata in Causa del Terzo e le Motivazioni della Cassazione
Contro la sentenza d’appello, la cooperativa proponeva ricorso in Cassazione, lamentando diversi errori di diritto. Il punto centrale del ricorso verteva sulla presunta errata applicazione delle norme sulla chiamata in causa del terzo.
L’Estensione Automatica della Domanda
La cooperativa sosteneva che la domanda risarcitoria dei danneggiati non poteva intendersi automaticamente estesa nei suoi confronti. La Cassazione ha respinto questa tesi, riaffermando un principio consolidato: quando il convenuto non si limita a chiedere di essere garantito dal terzo (chiamata in garanzia), ma ne afferma la responsabilità esclusiva, si realizza una chiamata del “vero responsabile”.
In questo caso, la domanda dell’attore si estende automaticamente al terzo chiamato, anche senza una richiesta esplicita. Questo perché l’individuazione del soggetto obbligato diventa il fulcro della controversia. La volontà del convenuto di liberarsi della propria posizione, indicando il terzo come l’unico obbligato, fa sì che il processo si allarghi necessariamente.
La Responsabilità del Costruttore-Proprietario
Un altro motivo di ricorso si basava sull’errata attribuzione di responsabilità. La cooperativa sosteneva di non poter essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 1669 c.c. (responsabilità decennale dell’appaltatore). La Cassazione ha chiarito che la Corte d’Appello non aveva applicato tale norma, ma aveva fondato la sua decisione sulla qualità di proprietaria e custode dell’immobile in capo alla cooperativa. La responsabilità, quindi, non derivava dal contratto d’appalto, ma dal dovere di custodia sui beni (art. 2051 c.c.), essendo la cooperativa ancora proprietaria dell’edificio e quindi tenuta a intervenire per eliminare i vizi strutturali che causavano i danni.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso principale della cooperativa infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello. La motivazione principale risiede nella corretta interpretazione della chiamata in causa. Il convenuto aveva indicato la cooperativa come unica responsabile dei vizi, contestando la propria legittimazione passiva. Tale atto processuale, secondo la giurisprudenza costante, va inteso come una chiamata del terzo responsabile, con l’effetto di estendere automaticamente la domanda dell’attore. La Corte ha inoltre precisato che la responsabilità della cooperativa non era stata affermata in qualità di costruttrice, ma di proprietaria-custode del bene, che aveva omesso di intervenire per rimediare a vizi strutturali preesistenti. Il ricorso incidentale dei danneggiati è stato invece dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e per vizi formali.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre due importanti insegnamenti. Sul piano processuale, ribadisce che la chiamata in causa del terzo responsabile estende automaticamente la domanda attorea, semplificando l’accertamento delle responsabilità. Sul piano sostanziale, chiarisce che, fino al definitivo trasferimento della proprietà ai singoli soci, la cooperativa edilizia rimane proprietaria e custode dell’immobile e, come tale, è tenuta a rispondere dei danni a terzi causati da vizi strutturali, indipendentemente dalla responsabilità dell’impresa che ha materialmente eseguito i lavori.
Quando un convenuto chiama in causa un terzo indicandolo come vero responsabile, la domanda dell’attore si estende automaticamente a questo terzo?
Sì. La Corte di Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha stabilito che se il convenuto chiama in causa un terzo sostenendo che sia l’unico e vero responsabile (e non solo per essere garantito), la domanda originaria dell’attore si considera automaticamente estesa al terzo, anche in assenza di una richiesta esplicita.
Chi è responsabile per i danni da vizi costruttivi in un edificio cooperativo prima del rogito finale degli appartamenti?
Secondo la decisione, la responsabilità ricade sulla cooperativa edilizia, non in qualità di costruttrice, ma in quella di proprietaria e custode dell’intero immobile. Fino a quando la proprietà non viene trasferita ai singoli soci, la cooperativa è tenuta a intervenire per eliminare i vizi strutturali e a risarcire i danni che ne derivano.
Un’impugnazione incidentale può essere presentata anche dopo la scadenza dei termini?
Sì. Il provvedimento conferma il principio dell’impugnazione incidentale tardiva. La notifica di un ricorso principale da parte di una delle parti fa sorgere nuovamente l’interesse delle altre a impugnare la sentenza, anche se i loro termini per farlo erano già scaduti. Questo garantisce la parità processuale e consente una revisione completa della decisione.