La certificazione DURF fusione: il subentro nei requisiti fiscali
L’ottenimento della certificazione DURF fusione rappresenta un elemento fondamentale per le imprese che operano in regime di appalto, garantendo la regolarità dei versamenti fiscali e la fluidità dei pagamenti da parte dei committenti. Tuttavia, una recente ordinanza del Tribunale di Venezia ha posto dei limiti precisi all’applicazione del principio di continuità societaria per il rilascio di tale certificato.
I fatti di causa
Una società operante nel settore tecnologico, derivante da un’importante operazione di fusione per incorporazione di diverse realtà del medesimo gruppo, si è vista negare il rilascio del DURF dall’Amministrazione Finanziaria. L’ente ha motivato il diniego sostenendo l’assenza dei requisiti quantitativi minimi richiesti dalla legge in capo alla sola società incorporante.
La ricorrente ha presentato un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sostenendo che, in virtù del principio di continuità giuridica e fiscale, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare i requisiti per la certificazione DURF fusione aggregando i dati di tutte le società partecipanti all’operazione. Secondo la tesi difensiva, il calcolo dei versamenti fiscali avrebbe dovuto superare la soglia del 10% dei ricavi considerando l’intero complesso aziendale post-fusione.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza cautelare, confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria. Il Giudice ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, ovvero la probabilità di fondatezza della pretesa della società.
L’autorità giudiziaria ha chiarito che il rilascio della certificazione DURF fusione non è influenzato automaticamente dal subentro universale nei rapporti giuridici tipico delle fusioni. La natura della certificazione richiede infatti il rispetto di parametri oggettivi e temporali cristallizzati in una normativa speciale che non ammette deroghe interpretative di tipo sostanziale.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nell’interpretazione letterale dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. La norma parla esplicitamente di versamenti eseguiti “nel corso” dei periodi di riferimento, legandoli indissolubilmente agli obblighi dichiarativi del soggetto fiscale.
Il Giudice ha sottolineato che, sebbene i principi generali della fusione comportino il subentro nei rapporti attivi e passivi, tali principi non possono estendere i requisiti per una certificazione speciale. Il DURF è volto a identificare soggetti fiscalmente affidabili sulla base di dati certi e storicizzati; un’interpretazione che permettesse l’aggregazione retroattiva dei dati annienterebbe il requisito letterale della norma, che è considerata di “buon senso pratico” e ragionevolezza.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che per la certificazione DURF fusione, la società risultante deve possedere autonomamente i requisiti previsti, senza poter beneficiare dei dati storici aggregati delle incorporate qualora questi non siano riconducibili direttamente alla posizione fiscale dichiarativa del richiedente nel periodo considerato. Le spese di lite sono state poste a carico della società ricorrente, confermando la rigidità del sistema di controllo fiscale negli appalti.
Si possono sommare i versamenti fiscali delle società incorporate per ottenere il DURF?
No, secondo il Tribunale i requisiti devono essere verificati in capo alla società richiedente basandosi sulla sua specifica posizione dichiarativa, senza aggregazione automatica post-fusione.
Quali sono i presupposti per la certificazione DURF fusione?
I presupposti sono stabiliti dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 e richiedono, tra l’altro, che i versamenti fiscali eseguiti nel triennio siano superiori al 10% dei ricavi dichiarati.
Cosa accade se l’incorporante non ha dati fiscali storici sufficienti?
In base a questa pronuncia, se la sola incorporante non raggiunge le soglie di legge precedentemente alla fusione, non può ottenere il certificato invocando la continuità dei rapporti delle incorporate.