| Civile Sent. Sez. L Num. 31568 Anno 2024 Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 09/12/2024 Oggetto |
Col2 |
Col3 |
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Premi Inail |
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SENTENZA
sul ricorso 29909-2018 proposto da:
R.G.N. 29909/2018
Cron.
Rep.
Ud. 15/05/2024
PU
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo
studio dell'avvocato NOME COGNOME che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
- ricorrente -
contro
IRAGIONE_SOCIALE - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati
NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo
rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/2018 della CORTE
D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/04/2018
R.G.N. 492/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2024 dal Consigliere Dott.
NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato NOME COGNOME per delega
verbale avvocato COGNOME NOME COGNOME
udito l'avvocato NOME COGNOME per
delega verbale avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di
primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta
dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un atto di accertamento
emesso dall’Inail in forza del quale era stata inquadrata
nella voce 0712 non solo l’attività di vigilanza privata,
ma anche quella di conta del denaro affidato; per contro,
la società riteneva dovesse essere ricondotta alla voce
0722.
Secondo la Corte, l’attività di conta del denaro affidato in
custodia alla RAGIONE_SOCIALE era complementare a quella
di vigilanza privata, e dunque da attrarre alla voce 0712
propria dell’attività principale.
Avverso la sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE per tre motivi,
illustrati da memoria.
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NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza
per il rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava
termine di 90 giorni per il deposito del presente
provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce
nullità della sentenza per violazione degli artt.132 c.p.c.,
118 d.a. c.p.c. e 111, co.6 Cost. La Corte avrebbe
asserito la complementarietà dell’attività di conta senza
alcuna motivazione, non considerando gli elementi
istruttori addotti dalla società e semplicemente
richiamando altri precedenti di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce
violazione e falsa applicazione degli artt.4, 5, 6 d.m.
12.12.2000, per avere la Corte ritenuto complementare
l’attività di conta, quando essa doveva invece ritenersi
autonoma.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce
nullità della sentenza ex art.112 c.p.c. per omessa
pronuncia sulla domanda subordinata avanzata in primo
grado e oggetto di motivo d’appello, con cui si chiedeva
che la variazione di classificazione avesse effetto non
retroattivo.
Il primo motivo è infondato.
Premesso che il vizio di nullità ex art.132 c.p.c. si ha solo
in caso di motivazione assente, apparente o
intrinsecamente contraddittoria, risultante dal testo della
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pronuncia (Cass. S.U. 8053/14), emerge dal testo della
sentenza impugnata che, al contrario, la Corte ha
motivato le ragioni per cui ha ritenuto l’attività di conta
del denaro complementare a quella principale di
vigilanza privata. Il collegio d’appello ha spiegato che:
l’attività di conta rientra nel novero dei servizi di
sicurezza privata offerti dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri
clienti, tra cui figura anche il deposito con custodia di
denaro; tale servizio comprende il ritiro del denaro e dei
titoli presso i clienti, il loro trasporto presso i locali della
società; la conta del denaro, in apposita sala dedicata, è
attività strumentale e necessaria alla buona esecuzione
del servizio, poiché garantisce che RAGIONE_SOCIALE
risponda verso i clienti solo di quanto effettivamente
ricevuto e oggetto di custodia, essendo questa “lo scopo
esclusivo dell’intero processo di lavorazione nonché
l’oggetto dell’appalto”; la conta – prosegue la
motivazione – è essenziale per la verifica di quanto preso
in custodia e di quando andrà restituito al cliente; in
definitiva, la fase di conta non può essere estrapolata
dalla custodia del danaro, che è l’oggetto del contratto
tra le parti.
Il secondo motivo è infondato. Questa Corte
(Cass.21426/19, Cass.33633/23) ha già deciso analoghe
controversie promosse da RAGIONE_SOCIALE e aventi ad
oggetto l’attività di conta del danaro, affermando che
tale attività va qualificata come complementare a quella
principale di custodia del danaro e titoli affidati dai
clienti. In particolare, è stato sottolineato che, entro il
servizio di custodia di denaro e valori, l'operazione
intermedia di "contazione del denaro", successiva al
trasporto presso i locali della società, è essenziale sia per
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la verifica di ciò che viene preso in custodia, sia per la
conseguente restituzione al cliente. Rettamente quindi,
la Corte d’appello ha concluso che era da escludere il
carattere autonomo dell'attività oggetto di causa e che
per l'individuazione della voce di tariffa applicabile ci si
doveva riferire alla lavorazione principale, considerando
che nel concetto di lavorazione vanno comprese le
operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore
di lavoro in connessione operativa con l'attività
principale.
Occorre in proposito aggiungere che alcuni degli
elementi addotti dal motivo a sostegno dell’autonomia
della lavorazione – la conta non sarebbe attività
ineliminabile poiché viene effettuata solo se richiesta
espressamente dal cliente, ed è oggetto di un servizio
venduto separatamente da quello di custodia dei valori –
veicolano questioni di fatto che esulano dalla violazione
di legge. Si tratta di elementi di fatto, asseritamente non
considerati dalla pronuncia, e tesi a confutare
l’accertamento compiuto dalla Corte sulla modalità e
natura dell’attività di conta; elementi di fatto che
dovevano semmai essere posti a sostegno di una
censura basata sull’omesso accertamento di fatti decisivi
per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ai
sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Il terzo motivo è fondato.
Dalla sentenza non è dato evincere in alcun modo che
sia stata presa in considerazione la domanda subordinata
avanzata in primo grado e fatta oggetto del quarto
motivo d’appello, con la quale si chiedeva che la
variazione di classificazione dell’attività non venisse fatta
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retroagire al 24.10.08, ma avesse effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
La sentenza va dunque cassata in accoglimento del terzo
motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per la
pronuncia sulla domanda subordinata, e per la
statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
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