Blocco Retributivo Pubblico Impiego: la Cassazione Conferma l’Applicabilità alle Società Statali
L’interpretazione delle norme sul blocco retributivo pubblico impiego ha generato un notevole contenzioso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le misure di contenimento della spesa pubblica, come il congelamento degli stipendi per il triennio 2011-2013, si applicano non solo alle amministrazioni statali tradizionali, ma anche alle società a totale partecipazione pubblica inserite negli elenchi ISTAT. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso e la Decisione di Merito
Un gruppo di dipendenti di una grande società a partecipazione statale aveva adito il tribunale per ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nel periodo 2011-2013 e della relativa indennità di vacanza contrattuale. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva dato loro ragione. I giudici di secondo grado avevano dichiarato illegittimo il congelamento degli scatti, condannando la società all’adeguamento delle retribuzioni e al pagamento delle somme dovute. Secondo la Corte d’Appello, la normativa sul blocco non era applicabile alla società in questione.
Il Ricorso per Cassazione e la Questione del Blocco Retributivo nel Pubblico Impiego
La società ha impugnato la decisione della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso si fondava sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010).
Questa normativa, introdotta per esigenze di contenimento della spesa pubblica, prevedeva che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non potesse superare quello in godimento nel 2010. La società ha sostenuto di rientrare a pieno titolo nel perimetro di applicazione di tale norma, in quanto partecipata al 100% dallo Stato e inclusa nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel Conto Economico Consolidato redatto dall’ISTAT. Di conseguenza, nessun adeguamento retributivo poteva essere riconosciuto ai suoi dipendenti per quel periodo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno dato continuità al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Hanno affermato che il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità è una misura di razionalizzazione della spesa pubblica applicabile a tutti i dipendenti delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT.
La Corte ha specificato che l’inclusione della società ricorrente in tale elenco è il criterio dirimente che la assoggetta al blocco retributivo pubblico impiego. La natura formalmente privatistica della società non rileva, essendo prevalente la sua funzione e il suo inserimento nel perimetro della finanza pubblica. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto il diritto agli aumenti, è stata considerata errata. La fondatezza del primo motivo di ricorso ha travolto, per identità di ratio, anche la statuizione relativa all’indennità di vacanza contrattuale (IVC), anch’essa bloccata dalla medesima normativa.
Le Conclusioni
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande originarie dei lavoratori. Questa pronuncia consolida un principio chiave: l’ambito di applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica è ampio e include tutte le entità, anche in forma societaria, che gravano sulla finanza pubblica e sono censite come tali dall’ISTAT. Per i dipendenti di tali enti, gli scatti e le progressioni maturate nel triennio 2011-2013 hanno avuto un valore meramente giuridico, ma non economico, senza possibilità di recupero futuro. I lavoratori sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese legali per tutti i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza.
Il blocco degli stipendi previsto per il pubblico impiego nel triennio 2011-2013 si applica anche ai dipendenti di società a totale partecipazione statale?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il blocco si applica a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall’ISTAT, incluse le società partecipate al 100% dallo Stato.
Gli scatti di anzianità maturati durante il periodo di blocco retributivo devono essere riconosciuti economicamente?
No, per gli anni 2011-2013, il trattamento economico dei dipendenti pubblici non poteva superare quello del 2010. Pertanto, gli scatti di anzianità e le progressioni di carriera maturate in quel periodo avevano effetto solo a fini giuridici e non economici, senza possibilità di recupero futuro.
La normativa sul blocco retributivo pubblico impiego prevale sulla contrattazione collettiva che prevede aumenti?
Sì, la normativa emergenziale volta al contenimento della spesa pubblica, come quella introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, prevale sulla contrattazione collettiva. Di conseguenza, anche l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) è stata ritenuta non dovuta per lo stesso principio.