Autovelox mobile: multa valida su strade urbane anche senza decreto del Prefetto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale sull’uso dell’autovelox mobile sulle strade italiane, in particolare quelle urbane. La decisione stabilisce che la multa per eccesso di velocità è pienamente legittima anche se il dispositivo non è autorizzato da un specifico decreto del Prefetto, a condizione che sia presidiato e gestito direttamente dagli agenti di polizia. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: La multa per eccesso di velocità
Un automobilista veniva sanzionato per aver superato il limite di velocità di 50 km/h su una strada urbana. La sua velocità accertata, al netto della tolleranza di legge, era di 54 km/h. La violazione veniva rilevata dalla Polizia Municipale tramite un apparecchio mobile (modello Autovelox 104/C). Il verbale non veniva contestato immediatamente, ma notificato al trasgressore in un secondo momento.
L’automobilista decideva di impugnare la multa davanti al Giudice di Pace, il quale accoglieva il ricorso. Secondo il primo giudice, la strada in questione, essendo urbana, richiedeva un apposito decreto del Prefetto per poter installare un dispositivo di rilevamento della velocità, e in assenza di tale decreto, la contestazione avrebbe dovuto essere immediata.
L’iter Giudiziario e la questione dell’autovelox mobile
Il Comune non si arrendeva e impugnava la decisione del Giudice di Pace davanti al Tribunale. Quest’ultimo ribaltava la sentenza, dando ragione all’amministrazione comunale. Il Tribunale sosteneva che il caso rientrasse nell’ipotesi prevista dall’art. 201, comma 1-bis, lettera e) del Codice della Strada, che permette la contestazione differita quando l’accertamento avviene tramite apparecchi gestiti direttamente dagli organi di Polizia Stradale. Questa norma, secondo il Tribunale, non pone limiti sul tipo di strada né richiede un decreto prefettizio.
L’automobilista, non soddisfatto, portava la questione fino in Corte di Cassazione, sostenendo che la legge limitasse l’uso degli autovelox solo a determinate categorie di strade (autostrade, strade extraurbane principali, ecc.) e che il verbale fosse illegittimo per mancata indicazione del decreto autorizzativo.
La distinzione chiave della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’automobilista, cogliendo l’occasione per chiarire la differenza fondamentale tra due tipi di rilevamento della velocità a distanza:
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Rilevamento con dispositivi mobili presidiati (Art. 201, c. 1-bis, lett. e) CdS): Si tratta del classico autovelox mobile su treppiede o a bordo di un veicolo di servizio, gestito direttamente sul posto da una pattuglia. In questo caso, il rilevamento è consentito su qualsiasi tipo di strada, incluse le strade urbane, e non è necessario alcun decreto del Prefetto. La scelta del luogo spetta alla discrezionalità degli agenti per garantire la sicurezza stradale.
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Rilevamento con postazioni fisse automatiche (Art. 201, c. 1-bis, lett. f) CdS): Riguarda i dispositivi fissi (i cosiddetti ‘box’ o pali) che funzionano in modo automatico, senza la presenza costante di agenti. Questi possono essere installati solo su specifiche categorie di strade (autostrade, strade extraurbane principali) o su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento individuate da un apposito decreto del Prefetto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il caso in esame rientrava inequivocabilmente nella prima categoria (lettera e). L’apparecchio utilizzato era mobile e presidiato dagli agenti della Polizia Municipale. Di conseguenza, l’argomentazione dell’automobilista sulla necessità del decreto prefettizio è stata ritenuta infondata. La legge, infatti, non pone un divieto generalizzato all’uso di apparecchiature elettroniche su strade non incluse nell’elenco dell’art. 4 del D.L. 121/2002, ma semplicemente ne disciplina le diverse modalità di impiego.
Per i dispositivi mobili, la contestazione differita è ammessa perché l’agente è impegnato nella gestione dell’apparecchiatura e non può procedere a fermare il veicolo in sicurezza. Per i dispositivi fissi, invece, la legittimità della contestazione differita deriva direttamente dall’autorizzazione prefettizia, che deve essere menzionata nel verbale.
Le Conclusioni
In definitiva, il Collegio ha rigettato il ricorso, condannando l’automobilista al pagamento delle spese legali. La sentenza conferma un principio consolidato: la multa elevata tramite un autovelox mobile, presidiato da agenti, è valida su qualsiasi strada, comprese quelle urbane, e non richiede un preventivo decreto di autorizzazione del Prefetto. Per gli automobilisti, ciò significa che la presenza di una pattuglia con un dispositivo mobile è sufficiente a legittimare un controllo della velocità e la successiva sanzione, senza che si possa eccepire la mancanza di un provvedimento amministrativo specifico per quel tratto di strada.
È sempre necessario un decreto del Prefetto per usare un autovelox su una strada urbana?
No. Per l’uso di un autovelox mobile, ovvero un dispositivo presidiato e gestito direttamente dalla polizia, non è necessario un decreto prefettizio, indipendentemente dal tipo di strada. Il decreto è richiesto solo per le postazioni fisse e automatiche installate su strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento.
La multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox mobile deve essere contestata immediatamente?
No, la contestazione può essere differita. L’art. 201, comma 1-bis, lettera e) del Codice della Strada prevede che per le violazioni accertate con apparecchi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, la contestazione immediata non è un requisito necessario per la validità del verbale.
Qual è la differenza tra l’accertamento con un dispositivo mobile e uno fisso?
La differenza principale risiede nella gestione e nell’autorizzazione. Il dispositivo mobile (previsto alla lettera ‘e’ dell’art. 201 CdS) è gestito sul posto da agenti, può essere usato su qualsiasi strada a loro discrezione e non richiede decreto prefettizio. Il dispositivo fisso (previsto alla lettera ‘f’) funziona in automatico senza la presenza di agenti e può essere installato solo su specifiche tipologie di strade, previa autorizzazione con apposito decreto del Prefetto.