Assegni senza provvista: la responsabilità non scompare col concordato
L’emissione di assegni senza provvista rappresenta una violazione amministrativa che comporta sanzioni significative per il firmatario. Spesso, gli amministratori di società in crisi ritengono che l’avvio di una procedura concorsuale, come il concordato preventivo, possa giustificare il mancato pagamento dei titoli emessi. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra responsabilità personale e vicende societarie.
Il caso degli assegni senza provvista e la crisi d’impresa
La vicenda trae origine dall’opposizione a diverse ordinanze ingiunzione emesse dalla Prefettura. Un amministratore di una società a responsabilità limitata era stato sanzionato per aver emesso assegni privi della necessaria copertura finanziaria e, in alcuni casi, senza la dovuta autorizzazione. La tesi difensiva si basava sull’inevitabilità dell’inadempimento: la società aveva presentato domanda di concordato preventivo, rendendo impossibile onorare i titoli senza violare il divieto di pagamenti preferenziali.
La difesa basata sul concordato preventivo
Secondo i ricorrenti, il pagamento degli assegni avrebbe violato la par condicio creditorum, ovvero il principio di parità di trattamento tra i creditori. Tale condotta avrebbe potuto causare l’inammissibilità del concordato stesso, portando al fallimento della società. Veniva inoltre sostenuto che i titoli fossero stati consegnati in bianco prima della crisi, a garanzia di forniture future, e che la loro presentazione all’incasso fosse avvenuta in un momento non controllabile dall’emittente.
Responsabilità personale vs. debiti societari
La Corte di Cassazione ha respinto queste argomentazioni, sottolineando la distinzione tra l’ente societario e la persona fisica che agisce materialmente. L’illecito amministrativo legato agli assegni senza provvista si perfeziona nel momento in cui il titolo viene presentato e non pagato. La legge offre una via d’uscita: l’art. 8 della Legge 386/1990 prevede che le sanzioni non si applichino se il traente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
L’assunzione del rischio nell’emissione in bianco
Un punto cruciale della decisione riguarda l’emissione di assegni in bianco. Il giudice ha osservato che chi rilascia un titolo senza data o senza importo si assume consapevolmente il rischio che possano sopravvenire circostanze impeditive della provvista. Tale condotta configura una colpa che non viene meno con l’insorgere di una crisi aziendale, poiché l’autore materiale dell’illecito resta un soggetto autonomo rispetto alla società in concordato.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i ricorrenti non hanno contestato efficacemente le ragioni della sentenza di merito. Il Tribunale aveva accertato che gli assegni erano stati emessi cronologicamente dopo la presentazione della domanda di concordato. Inoltre, è stato ribadito che l’amministratore, come individuo, avrebbe potuto provvedere al pagamento per evitare la sanzione amministrativa personale, dato che il concordato della società non costituiva un ostacolo giuridico insuperabile per il firmatario in proprio.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento rigoroso: la tutela del credito e la regolarità della circolazione degli assegni prevalgono sulle difficoltà gestionali dell’impresa. Gli amministratori devono essere consapevoli che la firma di un assegno comporta una responsabilità personale che difficilmente può essere scudata dalle procedure concorsuali della società rappresentata. La prevenzione, attraverso una gestione oculata dei titoli di credito, resta l’unica difesa efficace contro le sanzioni prefettizie.
Cosa succede se emetto assegni senza provvista durante un concordato?
La sanzione amministrativa colpisce personalmente chi firma il titolo, indipendentemente dalla procedura concorsuale che interessa la società rappresentata.
Si può evitare la sanzione pagando in ritardo?
Sì, la legge prevede che la sanzione non si applichi se il traente effettua il pagamento integrale del titolo entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Il concordato preventivo giustifica il mancato pagamento di un assegno?
No, secondo la Cassazione la presentazione della domanda di concordato da parte della società non impedisce al firmatario di onorare il debito per evitare l’illecito amministrativo personale.