Arbitrato Irrituale: La Cassazione Chiarisce i Termini per l’Impugnazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 31534 del 2023, offre un’importante lezione sulla gestione delle controversie devolute ad un arbitrato irrituale, specialmente quando una delle parti è una pubblica amministrazione. La decisione sottolinea la necessità di sollevare tempestivamente le eccezioni sulla validità della convenzione arbitrale, pena la loro inammissibilità nei successivi gradi di giudizio. Questo principio è cruciale per comprendere i limiti e le preclusioni processuali che governano questa forma alternativa di risoluzione delle liti.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un lodo arbitrale del 2010, che condannava un’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) a pagare una cospicua somma, oltre due milioni e mezzo di euro, a una casa di cura privata per prestazioni sanitarie. L’ASP decideva di impugnare il lodo dinanzi al Tribunale, sostenendo in primis la natura irrituale dell’arbitrato e, di conseguenza, la nullità o l’annullabilità della decisione arbitrale.
Il Tribunale, dopo aver respinto le eccezioni preliminari della casa di cura, rigettava nel merito le domande dell’ASP. La questione veniva quindi portata dinanzi alla Corte d’Appello, che confermava la sentenza di primo grado. Durante il giudizio d’appello, e precisamente nella comparsa conclusionale, l’ASP introduceva un nuovo argomento: la nullità originaria della clausola compromissoria per l’incompatibilità dell’arbitrato irrituale con le controversie tra aziende sanitarie e case di cura, citando una pronuncia delle Sezioni Unite.
La Corte d’Appello, tuttavia, non si pronunciava su questo specifico punto. L’ASP ricorreva quindi in Cassazione, lamentando proprio l’omessa pronuncia e la violazione di legge sulla questione della nullità della clausola.
La Questione della Nullità nell’Arbitrato Irrituale
Il cuore del ricorso per cassazione verteva sull’incompromettibilità della controversia tramite arbitrato irrituale. Secondo l’ASP, la risoluzione della lite era stata affidata a soggetti privati in assenza delle garanzie di trasparenza e pubblicità a cui la pubblica amministrazione è sempre tenuta, anche quando agisce iure privatorum. Questo, a dire della ricorrente, rendeva la clausola compromissoria radicalmente nulla, vizio che avrebbe dovuto essere rilevato in qualsiasi stato e grado del giudizio.
La Corte di Cassazione, però, ha seguito un percorso argomentativo diverso, incentrato sulle regole procedurali che governano l’impugnazione del lodo irrituale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Il ragionamento dei giudici si è sviluppato su alcuni punti cardine:
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Natura Irrituale Pacifica: La Corte ha preliminarmente osservato che la natura irrituale dell’arbitrato era un punto ormai accertato e coperto da giudicato interno, non più contestabile tra le parti.
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Limiti all’Impugnazione: Richiamando l’art. 808-ter del codice di procedura civile, la sentenza ha ribadito che il lodo contrattuale (o irrituale) è impugnabile solo per l’annullamento e per i motivi specificamente elencati dalla norma. Tra questi rientra l’invalidità della convenzione d’arbitrato. Tuttavia, tale invalidità non configura un’ipotesi di nullità assoluta, ma una causa di annullabilità soggetta a precisi termini di decadenza.
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La Sanatoria del Vizio: Il punto decisivo della sentenza è il richiamo a un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 15613/2021). Secondo la Corte, il difetto di potestas iudicandi (potere di giudicare) degli arbitri, derivante dalla nullità della convenzione di arbitrato, deve essere eccepito dalla parte interessata nella prima difesa successiva all’accettazione della nomina da parte degli arbitri. Se l’eccezione non viene sollevata in quella sede, l’invalidità “degrada” a nullità sanabile e non può più essere fatta valere successivamente.
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Tardività dell’Eccezione: Nel caso specifico, l’ASP aveva sollevato la questione della nullità della clausola compromissoria solo con la comparsa conclusionale in appello, ben oltre i termini previsti. L’eccezione era quindi irrimediabilmente tardiva. Di conseguenza, l’omessa pronuncia della Corte d’Appello su un motivo inammissibile è stata giudicata irrilevante, poiché l’ASP non avrebbe comunque potuto ottenere un risultato utile dal suo accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale di auto-responsabilità delle parti nel processo, incluso quello arbitrale. Chi accetta di partecipare a un arbitrato irrituale ha l’onere di contestare immediatamente eventuali vizi relativi al potere degli arbitri di decidere la controversia. Attendere l’esito del lodo per poi sollevare questioni di validità della convenzione originaria si scontra con le preclusioni processuali finalizzate a garantire la stabilità delle decisioni e la ragionevole durata del processo.
Per le pubbliche amministrazioni, la sentenza rappresenta un monito: anche quando si opera in un contesto negoziale, le regole procedurali devono essere rispettate con la massima diligenza. La scelta di deferire una lite ad arbitri comporta l’accettazione delle relative regole del gioco, compresa la necessità di far valere i propri diritti e le proprie eccezioni nei tempi e nei modi corretti, pena la perdita della possibilità di farlo in futuro.
Quando va contestata la nullità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale?
Secondo la Corte di Cassazione, la nullità della convenzione di arbitrato, in quanto vizio che incide sulla ‘potestas iudicandi’ degli arbitri, deve essere eccepita nella prima difesa successiva all’accettazione della nomina da parte degli arbitri stessi, all’interno del procedimento arbitrale.
Cosa succede se la nullità della clausola compromissoria viene eccepita tardivamente?
Se l’eccezione non viene sollevata tempestivamente, il vizio si considera sanato. Di conseguenza, la parte non potrà più far valere l’invalidità della clausola nelle successive fasi di impugnazione del lodo davanti al giudice ordinario.
Un lodo derivante da un arbitrato irrituale può essere impugnato per nullità?
No, in base all’art. 808-ter del codice di procedura civile, il lodo irrituale è impugnabile solo per l’annullamento per i vizi specificamente elencati dalla legge, tra cui rientra l’invalidità della convenzione d’arbitrato. L’azione è però soggetta ai termini di decadenza e alle preclusioni maturate nel corso del giudizio arbitrale.