Ammonimento ex art. 709-ter: è impugnabile in Cassazione?
Nei conflitti familiari, gli strumenti a disposizione del giudice per risolvere le controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale sono cruciali. Tra questi, spicca l’ammonimento ex art. 709-ter c.p.c., un provvedimento la cui natura giuridica è stata oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla questione, stabilendo che tale misura non è un semplice consiglio, ma un atto con carattere afflittivo e, pertanto, impugnabile. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un’aspra conflittualità tra due genitori separati in merito all’affidamento e alla gestione dei figli minori. Il padre aveva proposto un ricorso al Tribunale per i minorenni, chiedendo l’adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale nei confronti della madre, accusandola di inadempienze rispetto agli accordi di separazione.
Il Tribunale rigettava la richiesta. Successivamente, la Corte d’Appello, pur respingendo il reclamo del padre, ammoniva entrambi i genitori: la madre a consentire ai figli di ottemperare all’obbligo scolastico e il padre a non frapporre ostacoli all’ingresso e all’uscita dei figli dagli istituti scolastici. Insoddisfatto, il padre proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello, sollevando diverse questioni, tra cui la stessa ammissibilità del ricorso contro un provvedimento di ammonimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha affrontato preliminarmente la questione dell’ammissibilità del ricorso. Il punto centrale era stabilire se l’ammonimento previsto dall’art. 709-ter, comma 2, n. 1, c.p.c. fosse un provvedimento con carattere decisorio e definitivo, e quindi suscettibile di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Contrariamente a un precedente orientamento che lo considerava una misura meramente esortativa, la Corte ha affermato che l’ammonimento possiede una portata immediatamente afflittiva. Ammonire non significa semplicemente consigliare, ma avvertire autorevolmente una persona, mettendola in guardia contro le conseguenze negative della sua condotta. Tali conseguenze possono includere un grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore e possono costituire la premessa per misure più gravi, come la revisione delle condizioni di affidamento o provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Questa natura sanzionatoria conferisce al provvedimento il carattere decisorio e definitivo che ne giustifica l’impugnabilità in Cassazione.
Nonostante abbia dichiarato ammissibile il ricorso su questo principio, la Corte lo ha poi rigettato nel merito, esaminando e respingendo tutti gli altri motivi di doglianza sollevati dal ricorrente.
Analisi dell’ammonimento ex art. 709-ter c.p.c.
La Corte ha operato una significativa evoluzione interpretativa. In passato, si riteneva che solo le misure risarcitorie e sanzionatorie pecuniarie previste ai numeri 2, 3 e 4 dell’art. 709-ter fossero impugnabili. L’ammonimento (n. 1) era considerato privo di carattere decisorio.
La nuova lettura si basa sulla portata semantica del verbo ‘ammonire’ e sulle sue implicazioni pratiche. La Corte sottolinea che l’ammonimento incide sul diritto-dovere del genitore di intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare alla sua educazione. La sua irrevocabilità, una volta irrogato, ne accentua il carattere afflittivo, giustificando la possibilità di un controllo di legittimità.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, la Corte ha rigettato i singoli motivi di ricorso del padre. Ha escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito all’ammonimento riguardante l’ingresso e l’uscita da scuola, chiarendo che il provvedimento era rivolto al genitore per regolare il suo comportamento e non invadeva la sfera di competenza dell’amministrazione scolastica.
Ha confermato la competenza della Corte d’Appello, in quanto giudice del procedimento in corso, ad applicare d’ufficio le sanzioni previste dall’art. 709-ter per tutelare l’interesse dei minori.
Inoltre, ha ritenuto infondate le censure relative alla presunta violazione delle norme sull’ascolto del minore, poiché eventuali vizi procedurali del primo grado avrebbero dovuto essere eccepiti con il reclamo in appello. La Corte ha anche confermato la correttezza della valutazione di merito compiuta dai giudici d’appello, i quali avevano ritenuto che le condotte ostative della madre trovassero giustificazione nella necessità di proteggere i figli dal disagio causato dal comportamento aggressivo del padre, escludendo così la necessità di misure più drastiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione rappresenta un punto di svolta nell’interpretazione dell’art. 709-ter c.p.c. Le conclusioni principali sono due:
- L’ammonimento è un provvedimento impugnabile: Viene definitivamente chiarito che l’ammonimento non è un atto ‘soft’ ma una vera e propria sanzione con carattere afflittivo. I genitori che lo ricevono hanno quindi il diritto di sottoporlo al vaglio della Corte di Cassazione per violazione di legge.
- Ampi poteri del giudice familiare: La decisione ribadisce l’ampiezza dei poteri, anche officiosi, del giudice nei procedimenti relativi ai minori. Il giudice può e deve adottare le misure più idonee a garantire l’attuazione delle condizioni di affidamento e a sanzionare le violazioni, sempre tenendo come faro il superiore interesse del minore.
Qual è la natura giuridica del provvedimento di ammonimento previsto dall’art. 709-ter del codice di procedura civile?
Secondo la sentenza, l’ammonimento non ha natura meramente esortativa o di consiglio, ma riveste un carattere sanzionatorio e immediatamente afflittivo. È un avvertimento autorevole che mette in guardia il genitore sulle conseguenze negative del suo comportamento, incidendo sul suo diritto-dovere nei confronti del figlio.
L’ammonimento emesso da un giudice in una causa familiare è impugnabile in Cassazione?
Sì. Proprio in virtù della sua natura afflittiva e del suo carattere decisorio e definitivo, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ammonimento è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Il giudice ordinario può emettere provvedimenti che riguardano l’ingresso e l’uscita dei minori da scuola?
Sì, può farlo, ma nei limiti in cui il provvedimento sia rivolto a regolare il comportamento dei genitori e non a invadere la discrezionalità dell’amministrazione scolastica. Nel caso di specie, l’ammonimento al padre a non creare ostacoli era finalizzato a garantire la serenità dei figli e non a dettare regole alla scuola, rientrando quindi nei poteri del giudice.