Una società acquirente di un autocarro ha citato in giudizio il produttore per ottenere il risarcimento danni antitrust derivante da un cartello sui prezzi. La società produttrice ha eccepito la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha stabilito che il termine di prescrizione per i danni da illecito concorrenziale segreto (c.d. danno lungolatente) decorre non dal momento della cessazione della condotta illecita, ma da quando il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza dell'illecito, del danno e dell'identità del responsabile. Tale momento è stato individuato nella data della decisione della Commissione Europea che ha accertato il cartello. La Corte ha inoltre chiarito il valore probatorio degli atti del procedimento europeo nel giudizio civile.
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