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Trattato CEE art. 5

9 provvedimenti

Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
Un gruppo di medici, specializzatisi in anni accademici successivi al 1992, ha richiesto un trattamento economico superiore, basandosi sulla normativa più favorevole introdotta per i corsi iniziati dal 2006. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10352/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la borsa di studio percepita all'epoca era adeguata e conforme alle direttive europee. La Corte ha ribadito che il nuovo e più vantaggioso regime del contratto di formazione non ha efficacia retroattiva e rappresenta una scelta discrezionale del legislatore, non un'attuazione tardiva di obblighi comunitari.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici che chiedevano un risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione tra il 1982 e il 1990. La Corte ha confermato il suo orientamento consolidato, stabilendo che la prescrizione medici specializzandi, di durata decennale, decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/99. Le incertezze giurisprudenziali invocate dai ricorrenti non sono state ritenute idonee a posticipare tale termine.
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Prescrizione risarcimento medici: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9767/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi volto a ottenere il risarcimento del danno per la tardiva attuazione di direttive europee. Il fulcro della decisione riguarda la prescrizione del diritto: la Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che il termine decennale per l'azione di risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Tale legge, pur non estendendo il beneficio a tutti, ha reso certo e azionabile il diritto al risarcimento, facendo così scattare la prescrizione risarcimento medici.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due gruppi di medici specializzandi che chiedevano l'adeguamento economico della loro borsa di studio per i periodi di formazione antecedenti all'anno accademico 2006-2007. La Corte ha stabilito che le normative succedutesi nel tempo, che hanno bloccato l'indicizzazione e la rivalutazione triennale previste inizialmente dal D.Lgs. 257/1991, sono legittime e rientrano nella discrezionalità del legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica. Pertanto, la remunerazione medici specializzandi per quel periodo non è soggetta ad alcun incremento, confermando la piena validità della disciplina applicata.
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Remunerazione medici specializzandi: no a pagamenti extra
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29920/2024, ha confermato il rigetto delle richieste di un gruppo di medici specializzandi volte a ottenere un adeguamento della loro remunerazione. I medici, specializzatisi prima dell'anno accademico 2006-2007, chiedevano l'applicazione retroattiva di una normativa successiva più favorevole. La Corte ha stabilito che la legislazione precedente (D.Lgs. 257/1991) già recepiva correttamente le direttive UE sulla "adeguata remunerazione", e che le modifiche successive rientravano nella discrezionalità del legislatore, senza creare un diritto a somme maggiori per il passato. Anche le pretese di indicizzazione della borsa di studio sono state respinte, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla lunga controversia riguardante la remunerazione per i medici specializzandi iscritti ai corsi tra il 1980 e il 1990. Con l'ordinanza n. 11759/2024, ha confermato che l'importo del risarcimento è quello fissato dalla legge n. 370/1999 (circa 6.713 euro annui) e che si tratta di un debito di valuta, escludendo la rivalutazione. La novità principale è l'accoglimento del ricorso per i medici che, pur avendo iniziato i corsi prima del 1982, li hanno proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, riconoscendo il loro diritto alla remunerazione per il periodo successivo a tale data, in linea con una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea.
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Remunerazione medici specializzandi: no a importi maggiori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4183/2024, ha stabilito che la corretta remunerazione medici specializzandi è quella prevista dal D.Lgs. 257/1991. Un medico, che aveva percepito la borsa di studio prevista da tale decreto, non ha diritto al trattamento economico più favorevole introdotto successivamente dal D.Lgs. 368/1999. Secondo la Corte, il primo decreto ha rappresentato il pieno adempimento degli obblighi comunitari, mentre il secondo costituisce una nuova e discrezionale scelta legislativa, non applicabile retroattivamente.
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Remunerazione medici specializzandi: no a risarcimento
Un gruppo di medici ha citato in giudizio diversi ministeri e università per ottenere una maggiore remunerazione durante la specializzazione, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro e chiedendo un risarcimento per la tardiva attuazione delle direttive UE. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando che il rapporto è di formazione speciale e non di lavoro. Di conseguenza, ha respinto le richieste relative alla remunerazione medici specializzandi, agli adeguamenti economici e alla richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia Europea, basandosi su una giurisprudenza consolidata.
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Risarcimento medici: la Cassazione sulla prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di un gruppo di medici che chiedevano un risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione frequentati tra il 1980 e il 1994. L'ordinanza conferma il principio consolidato secondo cui il termine di prescrizione decennale per il diritto al risarcimento dei medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999, rendendo le azioni successive tardive e quindi estinte.
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