Un geometra, non iscritto alla cassa di previdenza di categoria e senza aver svolto attività professionale in un anno specifico, era stato esonerato in appello dal versamento dei contributi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la contribuzione minima geometri, sebbene in misura diversa, è dovuta anche da chi è solo iscritto all'albo professionale, in virtù di un principio di solidarietà, anche in assenza di esercizio effettivo della professione. La sentenza chiarisce la distinzione tra l'obbligo di iscrizione alla Cassa e l'obbligo di versare un contributo di solidarietà.
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