La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso del gestore di un Centro Trasmissione Dati (CTD) operante per un bookmaker estero. La Corte ha confermato la piena legittimità dell'avviso di accertamento per l'imposta unica scommesse, stabilendo la responsabilità solidale del CTD. Secondo i giudici, chi gestisce la raccolta delle scommesse sul territorio italiano partecipa attivamente all'organizzazione del gioco, integrando così il presupposto impositivo, in piena conformità con la normativa nazionale e comunitaria.
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