La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8485/2024, chiarisce l'inammissibilità dell'opposizione avverso il mero 'progetto di stato passivo' in una procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha stabilito che tale atto, essendo meramente preparatorio e non definitivo, non può essere impugnato. L'impugnazione è consentita solo contro lo stato passivo esecutivo. La decisione sottolinea la necessità di un 'interesse ad agire' concreto, che manca nel caso di un atto non ancora vincolante.
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