Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione la riduzione della pena, contestando l'aumento applicato per la recidiva reiterata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del suo carattere obbligatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno evidenziato che l'aumento non era stato applicato in modo automatico, bensì motivato sulla base della pericolosità del soggetto. Inoltre, la difesa non aveva sollevato la questione durante i precedenti gradi di giudizio ordinari. Di conseguenza, la formazione del giudicato impedisce al giudice dell'esecuzione di riesaminare il caso, confermando la pena originaria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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