L'Amministrazione Doganale ha emesso un avviso di rettifica per recuperare i dazi antidumping nei confronti di un'azienda importatrice. L'accusa riguardava un sistema di frode basato sul fittizio trasbordo a Taiwan di merci prodotte in Cina, finalizzato a eludere i dazi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la legittimità dell'accertamento basato sul rapporto dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF). I giudici hanno chiarito che l'atto impositivo è valido anche se non allega materialmente il rapporto OLAF, purché ne riassuma i tratti essenziali. Inoltre, l'importatore professionale, agendo con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto accorgersi dell'origine reale della merce. Di conseguenza, l'azienda perde la causa ed è condannata a pagare le spese di giudizio.
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