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Regolamento CEE n. 2988/1995

5 provvedimenti

Recupero aiuti comunitari: legittimo il prelievo sui nuovi fondi
Un produttore agricolo ha citato in giudizio l'ente pagatore per contestare la trattenuta di circa duecento euro operata sui contributi agricoli successivi. L'ente aveva effettuato il recupero aiuti comunitari erogati in eccedenza per un'annata precedente. Il produttore eccepiva la prescrizione quadriennale del diritto al recupero e l'impignorabilità dei fondi europei. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del produttore, stabilendo che il termine di prescrizione per il recupero delle somme indebitamente percepite è quello ordinario decennale italiano e che la compensazione tra debiti e crediti da parte dell'organismo pagatore è pienamente legittima, non applicandosi il divieto di pignoramento ai recuperi interni dell'ente.
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Recupero aiuti comunitari: il produttore perde contro l’ente
Un produttore agricolo ha impugnato la trattenuta effettuata dall'Ente Erogatore su un suo credito, operata per compensare somme ricevute in eccesso in precedenti campagne olearie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del produttore, confermando la legittimità del recupero. I giudici hanno chiarito che per il recupero aiuti comunitari indebitamente percepiti si applica il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dal codice civile italiano (art. 2946 c.c.), e non quello quadriennale europeo, poiché gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi. Inoltre, è legittima la compensazione tra il debito del produttore per le somme eccedenti e i nuovi contributi a lui spettanti, non operando in questo caso il divieto di pignorabilità dei fondi europei. Il produttore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Recupero aiuti comunitari: buona fede contro prescrizione
Una produttrice agricola ha contestato il recupero aiuti comunitari effettuato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per le campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000, eccependo la prescrizione quadriennale e invocando la propria buona fede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della produttrice, confermando che per il recupero di contributi indebitamente percepiti si applica il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dal codice civile italiano (art. 2946 c.c.), e non quello quadriennale europeo. I regolamenti comunitari invocati dalla ricorrente, infatti, non sono applicabili nel tempo alle campagne contestate. Di conseguenza, la produttrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Recupero aiuti comunitari: vince lo Stato, prescrizione a 10 anni
Un produttore agricolo ha contestato il recupero aiuti comunitari effettuato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, che aveva trattenuto circa novantaquattro euro per compensare somme erogate in eccedenza in passate campagne olearie. Il produttore sosteneva che il diritto al recupero fosse prescritto, invocando il termine quadriennale previsto dai regolamenti europei e la propria buona fede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del produttore, confermando che in Italia si applica la prescrizione ordinaria decennale per la ripetizione dell'indebito. I regolamenti europei invocati, che prevedono termini più brevi, non erano applicabili nel tempo alle campagne contestate. Il produttore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Recupero aiuti comunitari: la buona fede non ferma i dieci anni
Un produttore agricolo ha contestato il recupero aiuti comunitari effettuato dall'ente statale per le erogazioni agricole. L'ente aveva trattenuto delle somme per compensare i contributi versati in eccedenza durante le campagne olearie del 1998/1999 e 1999/2000, a seguito di una rideterminazione europea delle quote. Il produttore sosteneva che il diritto al recupero fosse prescritto, invocando il termine quadriennale previsto dai regolamenti europei per i beneficiari in buona fede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i periodi contestati si applica la prescrizione ordinaria decennale italiana per la ripetizione dell'indebito, e non il termine ridotto europeo, inapplicabile nel tempo (ratione temporis) a quelle specifiche campagne. Il produttore è stato condannato al pagamento delle spese.
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