L'Azienda di commercializzazione ha chiesto il rimborso delle Tariffe controlli sanitari pagate tra il 2010 e il 2012, sostenendo che la normativa nazionale (D.Lgs. n. 194/2008) fosse in contrasto con il Regolamento Europeo (n. 882/2004). L'azienda riteneva che i controlli non dovessero applicarsi ai meri intermediari e che le tariffe forfettarie non tenessero conto dei costi effettivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la disciplina dei controlli sanitari si estende all'intera filiera agroalimentare, inclusi i commercianti, e che le tariffe forfettarie, differenziate per tipologia di stabilimento e quantità, sono legittime e conformi al diritto unionale.
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