L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società per il superamento del limite triennale degli aiuti di Stato previsti dal Regime de minimis nei periodi d'imposta 2003-2005, chiedendo il recupero dell'IRAP, interessi e sanzioni. L'Azienda ha difeso la propria posizione sostenendo che la nuova disciplina europea del 2007 avesse elevato il tetto ad euro 200.000,00 e che vi fosse comunque un'obiettiva incertezza normativa idonea ad annullare le sanzioni. La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che le nuove soglie comunitarie non hanno effetto retroattivo per le annualità precedenti. Inoltre, l'indebita fruizione di un'agevolazione incide direttamente sul calcolo dell'imposta, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità per le violazioni innocue. L'Azienda è stata condannata al pagamento di imposte, sanzioni e spese di lite.
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