La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7723/2025, ha stabilito importanti principi sulla deducibilità costi aziendali. Ha confermato che le somme pagate da un istituto di credito per transazioni con i clienti, al fine di prevenire contenziosi, sono deducibili in quanto inerenti all'attività d'impresa. Inoltre, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), i costi di ammortamento di un bene sono deducibili dal momento in cui il bene è 'disponibile all'uso', anche se non ancora concretamente utilizzato. Infine, ha chiarito che una lista clienti, se identificabile e separabile, costituisce un bene immateriale autonomo e non parte dell'avviamento, con conseguente applicazione di un'aliquota di ammortamento più favorevole.
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