L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di spedizioni, in qualità di rappresentante doganale, l'applicazione di un'aliquota agevolata sulle merci importate. Le indagini dell'Ufficio Europeo Antifrode (OLAF) avevano infatti accertato che i prodotti provenivano da Taiwan e non dalle Filippine, rendendo così inapplicabile l'agevolazione tariffaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che spetta interamente al contribuente dimostrare i presupposti per ottenere l'aliquota ridotta. Inoltre, la Corte ha confermato la piena valenza probatoria dei verbali OLAF e la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale. Di conseguenza, la sentenza d'appello che aveva ridotto il dazio antidumping è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Liguria.
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