Una struttura sanitaria privata ha citato in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per recuperare somme indebitamente trattenute come "sconto tariffario" su prestazioni erogate tra il 2010 e il 2012. Sebbene il tribunale avesse dato ragione alla struttura, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, sollevando d'ufficio dubbi sull'esistenza dell'accreditamento sanitario e dei contratti, punti mai contestati dall'ASL. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello, stabilendo che su tali punti si era formato un giudicato interno. La Corte ha ritenuto che i giudici d'appello non potessero rimettere in discussione fatti pacifici tra le parti, violando così un principio fondamentale del processo civile. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata sui motivi originali del contendere.
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