La Cassazione ha stabilito che, in materia di dazi antidumping, i rapporti OLAF hanno piena valenza probatoria. Spetta all'importatore, e non all'Agenzia delle Dogane, dimostrare la propria buona fede e la sussistenza di un errore scusabile delle autorità estere per evitare il pagamento dei dazi evasi. La semplice presentazione di certificati d'origine, poi rivelatisi falsi, non è sufficiente a provare la buona fede dell'operatore.
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