Un'impresa portuale ha proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione in prededuzione di un credito per servizi di movimentazione merci resi a una grande azienda in amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo non provata la qualifica di piccola e media impresa e quella di autotrasportatore. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'impresa portuale. I giudici hanno stabilito che, sebbene i commissari possano sollevare nuove eccezioni nel giudizio di opposizione, il giudice ha l'obbligo di esaminare i nuovi documenti prodotti dal creditore per difendersi. Al contrario, ha confermato che la qualifica di autotrasportatore richiede necessariamente l'iscrizione all'apposito albo professionale, non bastando l'oggetto sociale o le autorizzazioni portuali. La causa è stata rinviata al Tribunale per una nuova valutazione dei documenti sulla dimensione aziendale.
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