Una società di gestione museale, concessionaria di spazi in un monumento nazionale, ha contestato l'obbligo di rendicontazione giudiziale, negando la propria qualifica di agente contabile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che qualsiasi soggetto privato che gestisce servizi pubblici e incassa somme, di cui una parte spetta a un ente pubblico, assume la qualifica di agente contabile ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, poiché tale attività costituisce maneggio di denaro pubblico.
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