L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la categoria catastale proposta da una società per una cabina elettrica asservita a un impianto eolico, modificandola da E/3 a D/1. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto d'ufficio per difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che i giudici d'appello non potevano rilevare d'ufficio un vizio non eccepito dalla parte, né applicare le norme del processo amministrativo. Nel merito, la Suprema Corte ha confermato che l'accatastamento parchi eolici, incluse le cabine elettriche e gli aerogeneratori, deve avvenire nella categoria catastale D/1 (opifici) e non nella categoria E. Tali impianti costituiscono infatti centrali elettriche a destinazione commerciale e industriale dotate di autonomia funzionale e reddituale. Di conseguenza, la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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