La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39131/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia di bancarotta fraudolenta, chiarendo un punto cruciale su prescrizione e danni. La Corte ha confermato che il termine di prescrizione decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo, non dall'omologa. Tuttavia, ha stabilito che se la prescrizione matura dopo la sentenza di primo grado, il giudice d'appello può legittimamente confermare le statuizioni civili. Nel caso di specie, pur correggendo la data di decorrenza, il calcolo ha dimostrato che il reato non era prescritto al momento della prima condanna, rendendo la decisione d'appello corretta nella sostanza, nonostante un errore nel calcolo.
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