Il Comune si opponeva al pagamento del servizio di smaltimento rifiuti gestito da una Società privata, eccependo la mancanza di un contratto scritto. Il servizio era stato imposto da ordinanze contingibili e urgenti della Prefettura per emergenza ambientale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, stabilendo che le ordinanze contingibili e urgenti sostituiscono il contratto scritto in situazioni di emergenza. Di conseguenza, il Comune, avendo usufruito del servizio senza impugnare i provvedimenti prefettizi, è obbligato a pagare il corrispettivo pattuito, poiché la fase esecutiva del rapporto è equipollente alla stipula di un contratto ordinario.
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