Una lavoratrice precaria, impiegata per anni da una pubblica amministrazione regionale tramite rapporti a termine non formalizzati per iscritto, ha richiesto il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito un principio cruciale: la tutela risarcitoria per il cosiddetto "danno comunitario" spetta al lavoratore anche in assenza di un contratto scritto. La nullità del contratto per vizio di forma, imputabile all'amministrazione, non può vanificare la protezione prevista dalla normativa europea contro l'abuso del lavoro precario. La Corte ha quindi cassato la decisione d'appello che negava il risarcimento, affermando che la mancanza di forma scritta costituisce un'illegittimità aggiuntiva che non esclude, ma anzi rafforza, la necessità di tutela.
Continua »