Un privato ha richiesto una concessione per derivare acqua da un fiume, ritenendo la risorsa disponibile dopo che un tribunale aveva annullato la precedente concessione a una società. Tuttavia, le due società originariamente in causa avevano raggiunto un accordo transattivo privato, rinunciando ai rispettivi ricorsi. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo accordo, determinando la cessazione della materia del contendere, fa perdere efficacia alla precedente sentenza di annullamento non ancora definitiva. Di conseguenza, la risorsa idrica non è mai tornata libera. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del privato, confermando la legittimità del rifiuto dell'amministrazione pubblica di concedergli la risorsa e condannandolo al pagamento delle spese legali.
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