Un musicista, inquadrato come viola di fila, ha chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori di seconda viola, sostenendo di aver svolto tale ruolo ripetutamente per brevi periodi. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che le due qualifiche appartengono allo stesso livello contrattuale e che i singoli incarichi, sempre inferiori a tre mesi, non dimostravano un intento fraudolento del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome e una di queste non viene validamente contestata (anche a causa del limite della doppia conforme sui fatti), l'intero ricorso decade. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e non ottiene la promozione richiesta.
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