La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29889/2023, ha stabilito che i pozzi geotermici, essendo impianti funzionali alla produzione di energia, non devono essere inclusi nel calcolo della rendita catastale. La decisione si basa sulla Legge n. 208/2015, che esclude dalla stima diretta gli impianti destinati a specifici processi produttivi. La Corte ha rigettato sia il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che voleva includerli, sia quello della società energetica su altri aspetti tecnici della valutazione.
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