Un beneficiario, riconosciuto come 'vittima del dovere', ha richiesto l'adeguamento del suo assegno vitalizio. Il Ministero competente si è opposto, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che la richiesta di adeguamento e rivalutazione delle somme dovute alle vittime del dovere è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella breve di cinque anni. La Corte ha chiarito che il termine più lungo si applica in quanto si tratta di crediti di natura assistenziale non ancora 'liquidati', cioè non resi pienamente disponibili al creditore dall'amministrazione.
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