La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17718/2024, ha stabilito la validità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario delegato tramite un ordine di servizio che ne indicava solo la qualifica professionale, senza una nomina specifica. Secondo la Corte, per la validità della delega di firma avviso accertamento, è sufficiente che l'atto di delega permetta di verificare ex post il potere del firmatario, non essendo necessaria l'indicazione nominativa. La sentenza del giudice di merito, che aveva annullato l'atto per questo motivo, è stata cassata con rinvio.
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