L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la rendita catastale proposta da una Società Energetica per una centrale geotermica, pretendendo di includere nel calcolo del valore fiscale anche i pozzi di estrazione e reiniezione del vapore. La Società si è opposta, sostenendo che tali impianti sono funzionali esclusivamente al processo produttivo dell'energia elettrica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che, in base alla riforma del 2016, i pozzi geotermici non concorrono alla determinazione della rendita catastale. Questi elementi, infatti, non sono pertinenze di una miniera, ma componenti essenziali del ciclo industriale per la produzione di energia rinnovabile, e vanno quindi esentati dalla tassazione immobiliare locale.
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