Gli Amministratori di una società, accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, concordavano con il Pubblico Ministero l'applicazione della pena. Successivamente, proponevano ricorso per Cassazione contestando l'errata qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo in presenza di un errore manifesto ed evidente. L'accordo sul patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova e rende sufficiente una motivazione sintetica del giudice sulla correttezza del reato contestato. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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