La Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio della c.d. "settima salvaguardia" pensionistica, previsto per i lavoratori di "aziende cessate", non si applica in caso di chiusura di una sola unità operativa. Il caso riguardava un lavoratore il cui datore di lavoro aveva perso un appalto, cessando l'attività solo in quella specifica sede. La Corte ha chiarito che l'interpretazione del termine deve essere restrittiva: l'azienda deve aver cessato completamente e definitivamente la propria attività, non solo una sua parte. Pertanto, ha annullato la decisione della Corte d'Appello che aveva concesso il beneficio al lavoratore, rigettando la sua domanda originaria.
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